Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
          Abolizione del finanziamento pubblico e finalita' 
 
  1. Il rimborso delle spese per  le  consultazioni  elettorali  e  i
contributi pubblici erogati per l'attivita' politica e  a  titolo  di
cofinanziamento sono aboliti ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.
14. 
  2. Il presente decreto disciplina  le  modalita'  per  l'accesso  a
forme  di  contribuzione  volontaria  fiscalmente  agevolata   e   di
contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse  dai  cittadini
in  favore  dei  partiti  politici  che  rispettano  i  requisiti  di
trasparenza e democraticita' da essa stabiliti.